Danno da vacanza rovinata

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Danno da vacanza rovinata

Danno da vacanza rovinata

Il danno da vacanza rovinata è il pregiudizio (il danno) del turista che deriva dalla lesione del suo interesse di godere in modo pieno della vacanza come occasione di piacere, svago, riposo senza soffrire il disagio psicofisico che accompagna la mancata realizzazione in tutto o in parte del programma previsto.

Le prestazioni oggetto del contratto devono essere conformi alla proposta contrattuale visionata dal consumatore (opuscolo informativo) ed in base alla quale ha effettuato la scelta (artt. 36-38 Cod. Tur.). Dunque, a titolo meramente esemplificativo: la sistemazione presso una data struttura alberghiera con determinate caratteristiche, il volo di andata e ritorno con una determinata compagnia ed un piano voli predeterminato, guida turistica e/o autoveicoli o natanti per le escursioni in loco e così via. In linea generale, laddove uno dei servizi che contrattualmente il tour operator si era impegnato a prestare manca in tutto o in parte, se viene eseguito con modalità diverse rispetto a quanto previsto nell’offerta e/o nel contratto, l’organizzatore è tenuto a risponderne.

La risarcibilità del danno da vacanza rovinata è stata affermata  per la prima volta dalla Corte di Giustizia Europea nel 2002 ma ben presto anche il giudice nazionale ha riconosciuto la lesione dell’interesse del turista a godere pienamente del viaggio.

Nel danno di vacanza rovinata sono risarcibili due voci di danno:

  1. danno patrimoniale per gli esborsi economici sostenuti;
  2. danno esistenziale o morale (causato da delusione e stress subiti a causa del disservizio)

Il pregiudizio economico è la voce di danno più facilmente quantificabile e corrisponde al prezzo del viaggio acquistato in caso di mancato godimento della vacanza o in una riduzione del prezzo nel caso in cui il consumatore non abbia potuto godere pienamente della vacanza in quanto rovinata da contrattempi, disservizi o altri disguidi.
Il danno morale subito dal turista è liquidato di norma in maniera equitativa, in quanto costituisce una specie particolare rispetto ai danni alla persona e andrà valutato caso per caso.

Laddove il turista, ritenendo l’inadempimento dell’organizzatore non di lieve entità, intenda avanzare una richiesta risarcitoria  deve promuovere una negoziazione o un giudizio civile.

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