Il danno da vacanza rovinata è il pregiudizio (il danno) del turista che deriva dalla lesione del suo interesse di godere in modo pieno della vacanza come occasione di piacere, svago, riposo senza soffrire il disagio psicofisico che accompagna la mancata realizzazione in tutto o in parte del programma previsto.
Le prestazioni oggetto del contratto devono essere conformi alla proposta contrattuale visionata dal consumatore (opuscolo informativo) ed in base alla quale ha effettuato la scelta. Dunque, a titolo meramente esemplificativo: la sistemazione presso una data struttura alberghiera con determinate caratteristiche, il volo di andata e ritorno con una determinata compagnia ed un piano voli predeterminato, guida turistica e/o autoveicoli o natanti per le escursioni in loco e così via.
In linea generale, laddove uno dei servizi che contrattualmente il tour operator si era impegnato a prestare manca in tutto o in parte, se viene eseguito con modalità diverse rispetto a quanto previsto nell’offerta e/o nel contratto, l’organizzatore è tenuto a risponderne.
Risponde altresì in caso di illeciti dovuti alla mancata adozione di misure di sicurezza da parte delle strutture ospitanti, dei vettori e di ogni altro servizio offerto (es. furto e rapina nelle strutture ricettive, infortuni, danni a cose…)
Presentato il reclamo, laddove il turista, ritenendo l’inadempimento dell’organizzatore non di lieve entità, intenda avanzare una richiesta risarcitoria anche per danno da vacanza rovinata deve promuovere un tentativo di conciliazione e/o un giudizio civile.